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Atto di precetto: cos'è e come funziona - Guida rapida

Atto di precetto: cos'è e come funziona - Guida rapida

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Nozione

Il precetto consiste nella “formale intimazione (al debitore) ad adempiere l’obbligo previsto dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, mancando l’adempimento, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 480 c.p.c.).  Dunque, l’esecuzione forzata non potrà iniziare prima che sia decorso il termine minimo di dieci giorni dalla notificazione del precetto al debitore. Tuttavia, il Presidente del Tribunale, su richiesta della parte, nel caso in cui sussista pericolo nel ritardo, può autorizzare la riduzione o l’esenzione dal rispetto di tale termine (art. 482 c.p.c.)

Precetto su sentenza o su decreto ingiuntivo (o su altri titoli esecutivi)

Presupposto necessario del precetto è dunque l’esistenza di un titolo esecutivo. Esso consiste in un documento che accerta o costituisce il diritto del creditore ad un credito certo (nella sua esistenza), liquido (determinato nell’ammontare) ed esigibile (non sottoposto a condizione o termine).
I titoli esecutivi si dividono in titoli giudiziali (come ad ad esempio: le sentenze, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o definitivamente esecutivo, le ordinanze di convalida di sfratto e quella provvisoria di rilascio, e tutti quegli atti giudiziali a cui la legge riconosce efficacia di titolo esecutivo) e stragiudiziali (cambiali, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli per le obbligazioni di denaro che per le obbligazioni di consegna e rilascio, non invece per l’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare o non fare, altri titoli di credito). Qualora non si possieda un titolo esecutivo stragiudiziale, sarà dunque necessario ricorrere al Giudice per ottenerlo. Per far ciò si potrà instaurare un giudizio ordinario, mediante citazione del debitore, oppure un procedimento monitorio, per ottenere così un decreto ingiuntivo.
L’atto di precetto è dunque un atto diverso dal titolo esecutivo, ma da quest’ultimo ne acquisisce il contenuto.
Tale diritto di credito, consacrato nel titolo esecutivo, potrà così trovare tutela mediante la procedura esecutiva (detta anche “esecuzione forzata”). Infatti, l’art. 474 co.1 afferma che “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”.
Il precetto è un atto che precede necessariamente ogni forma di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi).

Requisiti

A pena di nullità il precetto deve contenere l’indicazione circa:
-le parti;
-la data di notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente);
-l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (così come introdotto dal D.L. 83/2015 e previsto come requisito a pena di nullità a partire dal 21 agosto 2015);
-sottoscrizione della parte personalmente o dal suo difensore (qualora la notificazione avvenga tramite pec sarà sufficiente che il file del precetto sia firmato digitalmente con cades o pades);
-Nel caso in cui il titolo esecutivo consista in una cambiale o una scrittura privata autenticata la legge richiede la trascrizione integrale del titolo.

Notificazione

Il precetto Dev’essere notificato alla parte personalmente e può essere notificato congiuntamente o separatamente al titolo esecutivo. La notifica del solo atto di precetto, senza che sia stato notificato il titolo esecutivo, anche precedentemente, costituisce causa di nullità della notifica, da far valere tramite opposizione agli atti esecutivi. 
Per la notificazione del precetto trovano applicazione gli articoli 137 e ss. c.p.c. in materia di notificazione. L’eventuale nullità della notificazione del precetto e del titolo esecutivo non fanno venir meno il diritto all’esecuzione forzata, che resta in capo al creditore, ma egli sarà costretto ad effettuare una nuova notificazione.
L’atto di precetto potrà dunque essere notificato mediante:
1) l’ufficiale giudiziario
oppure
2) in proprio dall’avvocato abilitato ad effettuare le notifiche in proprio: mediante pec (posta elettronica certificata) qualora il destinatario della notifica sia un soggetto in possesso di una pec (generalmente le aziende), presenta il vantaggio di non essere soggetta a limiti territoriali di competenza, e potrà essere svolta validamente su tutto il territorio nazionale, o mediante l’ufficio postale, in tal caso l’avvocato dovrà annotare la notificazione del precetto sull’apposito registro cronologico delle notificazioni.

Ho ricevuto un atto di precetto: cosa posso fare?

L’atto di precetto costituisce l’ultimo adempimento prima che il creditore possa dare seguito alla esecuzione forzata.
Il debitore che vede recapitarsi un atto di precetto ha dunque due possibilità: 
1) adempiere sponteaneamente all'obbligazione entro un termine minimo di dieci giorni;
2) Qulora ritenga che il precetto sia affetto da vizi di forma o legittimità, o che gli importi in esso indicati non siano corretti, può presentare opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

N.B.:Il termine di efficacia del precetto è di 90 giorni dalla notifica. Se entro 90 giorni dalla sua notificazione, il creditore non ha iniziato l’esecuzione, l’atto diviene inefficace (se non è stata proposta opposizione). 

Opposizione al precetto

L’opposizione al precetto è un atto con cui il debitore (o il terzo debitor debitoriscontesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Si tratta di un atto rientrante tra le opposizioni all’esecuzione, disciplinate agli artt. 615-618 del Codice di procedura civile.
Ci sono due tipi di opposizione al precetto: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi. 
1) L'opposizione all’esecuzione è una contestazione basata su motivi sostanziali, che ha lo scopo di verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. Ciò significa che il debitore si oppone alle ragioni del diritto del creditore, e quindi alla validità in sé del titolo esecutivo. Per presentare questo tipo di opposizione non ci sono termini di scadenza, quindi può essere fatta anche dopo mesi dalla ricezione del precetto. L’unico limite è l’udienza con cui il giudice autorizza la vendita dei beni pignorati: una volta avutasi questa udienza, l’opposizione non è più possibile, nemmeno per motivi sostanziali.
2)Opposizione agli atti esecutivi: questa forma di opposizione al precetto si basa invece su motivi formali, quindi relativi al rispetto delle regole di procedura civile. Ad esempio, quando non sono stati rispettati i termini o sono emersi errori nella notifica del precetto o nel calcolo della somma da pagare: in tutti i casi, quindi, di vizi sulla formalità dell’atto. L’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni dalla ricezione del precetto.

L’atto di precetto ha una durata?

Sì, il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione (art.481). Tuttavia, se il debitore propone opposizione al precetto, detto termine resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide l’opposizione in primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che respinge l’opposizione. Qualora i 90 giorni decorrano senza che il creditore abbia iniziato l’esecuzione, sarà necessaria una nuova rituale notificazione dell’atto di precetto, denominato nella prassi “precetto in rinnovazione”. L’esecuzione non può però iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla sua notificazione.

Il precetto è un atto giudiziario?

In punto di diritto il precetto è un atto di carattere stragiudiziale, presupposto estrinseco all'esecuzione, atto preparatorio preliminare indefettibile del procedimento esecutivo e, in quanto tale, è valida la sottoscrizione della parte personalmente e la possibilità di una sua notificazione a mezzo del servizio postale ad opera di qualunque ufficiale giudiziario.
Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 28 luglio 2017, n. 18759, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l'opposizione agli atti esecutivi.

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