I trasferimenti immobiliari tra coniugi in fase di separazione e/o divorzio. Cass. Sent. 10443 del 15.04.2019.

1. Massima della sentenza n. 10443 del 15.04.2019 della Cassazione.
La Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di attribuzioni patrimoniali tra coniugi effettuate in sede di separazione o divorzio, pronunciando il seguente principio di diritto: "Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili (…) per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto)” i quali sfuggendo da un lato “alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio” – il che implica anche che in caso di successiva rivendita un immobile così trasferito non avrà una provenienza donativa e dunque non sconterà tutte le problematiche connesse alla vendita di immobile proveniente da una donazione – e dall’altro a quello “di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto)” svelano di fatto una sorta di “tipicità propria”.
2. Testo integrale della sentenza n. 10443 del 15.04.2019 della Cassazione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1377-2017 proposto da:
MISORI SRL in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
e Legale rappresentante R.M., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO
RUGGIERO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato
GIAMPIETRO POMANTI, rappresentata difesa dall’avvocato PIETRO
POMANTI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4049/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4049/2016 accogliendo l’impugnazione proposta da F.R. nei confronti della Misori s.r.l. (già Ceramiche Appia Nuova s.p.a.) – ha integralmente riformato la sentenza n. 12911/2010 del Tribunale di Roma (che aveva dichiarato inefficace nei confronti della società la cessione di diritti, effettuata in data 18/2/2004 a rogito notaio R.G. di Fiumicino); e, per l’effetto, ha rigettato la domanda revocatoria che era stata originariamente proposta dalla società nei confronti della F..
2. Era accaduto che nel 2005 la società Ceramiche Appia Nuova s.p.a. (ora Misori s.r.l.) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi F.R. e P.L. al fine di ottenere declaratoria di inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto con cui il P. aveva ceduto alla F. la sua quota di proprietà del 50% su alcuni immobili siti in agro di Roma. A sostegno della domanda, la società attorea aveva dedotto che il trasferimento delle quote sui suddetti cespiti, quantunque in esecuzione di patti di separazione fra coniugi, era andato a pregiudicare il proprio credito nei confronti del P., riducendo notevolmente la garanzia costituita dal patrimonio di quest’ultimo.
Si era costituita la sola F. assumendo l’insussistenza dei presupposti della revocatoria, mentre il P. era rimasto contumace.
Il Tribunale, espletata l’istruttoria, aveva accolto la domanda revocatoria, qualificando l’atto impugnato come “negotium mixtum cum donatione”, rispetto al quale era ininfluente lo stato soggettivo dell’acquirente.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello la F., censurando la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la “gratuità” dell’atto e, conseguentemente, evidenziando gli elementi presuntivi idonei ad escludere anche la mera conoscibilità in capo ad essa acquirente del pregiudizio arrecato al creditore.
Anche nel giudizio di appello il P. era rimasto contumace, mentre si era costituita la Misori srl, già Ceramiche Appia Nuova srl, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
In sede di deposito della comparsa conclusionale la Misori si era costituita a mezzo di nuovo difensore.
E la Corte territoriale con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, in accoglimento dell’appello proposto dalla F., ha rigettato la domanda revocatoria che era stata proposta nei confronti della stessa in primo grado.
2.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la Misori s.r.l..
Resiste con controricorso F.R..
In vista dell’odierna adunanza la sccietà ricorrente deposita memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a tre motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5.
1.1. Con il primo motivo, la società Misori s.r.l. (società fornitrice dell’omonima ditta individuale del P.) denuncia: violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e ss. nella parte in cui la Corte non ha riconosciuto che l’atto di cessione di diritti (a rogito notaio R.G. in Fiumicino) era di natura gratuita; nonchè nella parte in cui ha omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso costituito dal fatto che il P. aveva ceduto l’intero compendio immobiliare.
Sostiene che la Corte ha erroneamente ritenuto che il trasferimento immobiliare, eseguito da un coniuge nei confronti dell’altro in esecuzione di un patto di separazione o di divorzio, è un negozio di adempimento di un obbligo a contenuto economico preordinato alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E, richiamando principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie del tutto diverse, ha desunto il principio secondo cui i contratti della crisi coniugale assumono i connotati della onerosità ogni qual volta il loro scopo sia uno scopo solutorio compensativo ovvero uno scopo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, senza considerare che tali attribuzioni patrimoniali possono colorarsi dei tratti propri della onerosità o della gratuità a seconda che trovino o no la loro ragion d’essere nel dovere di compensare e/o ripagare l’altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale (da questi posto in essere nel corso della vita matrimoniale).
Sottolinea che il P., se avesse perseguito esclusivamente uno scopo solutorio compensativo, si sarebbe limitato a cedere alla F. la sua quota parte dell’abitazione coniugale, mentre invece si era obbligato a cedere alla stessa l’intero compendio immobiliare di cui era titolare.
Tale dato di fatto, secondo la società ricorrente, sarebbe indicativo della natura simulata della separazione nonchè della gratuità dell’atto di cessione di diritti a rogito del Notaio R. del 18/2/2004, effettuato al solo scopo di sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale. La gratuità dell’atto si desumerebbe anche dalla nomenclatura utilizzata dal Notaio nella trascrizione, da numerose clausole contenute nel verbale di modifica delle condizioni di separazione e dallo stesso decreto di omologa, nonchè dall’assoluta sproporzione tra l’originario accordo (con cui i coniugi avevano pattuito un contributo di mantenimento di Euro 800 mensili) e la successiva modificazione (con cui avevano sostituito quel contributo economico con la cessione della totalità dei beni immobili di proprietà del P.).
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e ss. nella parte in cui la Corte di merito non ha posto a fondamento della sua decisione le prove fornite dal creditore (e, in particolare, la prova della scientia damni del terzo); nonchè nella parte in cui ha omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso costituito dal fatto che il P. aveva ceduto l’intero compendio immobiliare.
Sostiene che, anche a voler ritenere l’atto a titolo oneroso, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui la Corte non ha ritenuto provata la scientia damni della F..
In senso contrario rileva che: il P. era imprenditore commerciale dall’ormai lontano 1979, per cui la moglie, almeno fino alla data della separazione (avvenuta il 5/5/2003), dopo ben 28 anni di matrimonio, non poteva non conoscere le sue esposizioni debitorie; a fronte della rinuncia da parte della F. ad un ipotetico assegno di mantenimento, il P. dopo appena 6 mesi aveva ad essa trasferito il suo intero patrimonio (e non un semplice bene immobile).
Sottolinea che il P. aveva sì ceduto la metà della sua quota sui beni immobili, oggetto di cessione, ma l’altra metà era già di proprietà della F., che si trovava in regime di comunione legale con il coniuge e che quindi, per effetto della suddetta cessione, era divenuta unica ed esclusiva proprietaria.
1.3. Con il terzo ed ultimo motivo la società ricorrente denuncia infine violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e ss., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e ss. nella parte in cui la Corte di merito non ha posto a fondamento della sua decisione le prove fornite dal creditore (e rn particolare la prova della partecipatio fraudis della F.); nonchè nella parte in cui ha omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso costituito dal fatto che il P., per effetto della cessione, era rimasto privo di qualsiasi capacità patrimoniale in un momento in cui aveva contratto cons’stenti posizioni debitorie.
Richiama che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova della partecipatio fraudis può essere data anche a mezzo di presunzioni. E fa presente che nella specie la consapevolezza della F. risultava dalle seguenti circostanze: a) il fatto che la modifica (per effetto della quale la F. rinunciava all’assegno di 800 Euro di mantenimento e diveniva unica ed esclusiva proprietaria dei beni, di cui prima era proprietaria esclusivamente nella misura del 50%) degli accordi di separazione era intervenuta dopo appena sei mesi da quest’ultimi; b) il fatto che, per effetto della clausola contenuta a p. 2 del verbale di modifica, il P. si era impegnato a far fronte al pagamento delle imposte, tasse e tributi gravanti sulla quota di comproprietà, che trasferita alla moglie; c) il fatto che il credito della società Misori dal 6/11/2003 (data nella quale era intervenuta la modifica consensuale delle condizioni di separazione) al 1872/2004 (data della stipula del rogito di cessione dei diritti immobiliari del P.) era aumentato da Euro 122.642,54 ad Euro 156.197,09.
2. I motivi – che qui vengono trattati unitariamente per la loro stretta connessione sono inammissibili.
2.1. L’inammissibilità consegue al rilievo che tutti e tre i motivi presentano commistione tra il profilo della violazione di legge ed il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, cioè tra profili tra loro incompatibili. Invero, la violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma; mentre il vizio di omesso esame suppone che sia stato omesso l’esame di un fatto controverso e decisivo ai fini della ricostruzione in fatto del rapporto in giudizio e mira per l’appunto rimettere in discussione l’accertamento in fatto operato in sentenza. Peraltro i motivi si sviluppano secondo un ordine di narrativa che non consente mai di dirimere la confusione tra i predetti profili (e neppure di individuare con precisione quale fatto controverso e decisivo non sarebbe stato esaminato).
2.2. Occorre aggiungere che la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi più volte negli ultimi anni della possibilità, da parte dei creditori di uno dei coniugi (o del curatore fallimentare), di esperire azione revocatoria ordinaria (o fallimentare) nei riguardi di negozi traslativi di diritti posti in essere in sede di crisi coniugale.
Il problema principale, sotteso alle suddette pronunce, attiene al profilo solutorio o meno dell’atto traslativo: essendo notoriamente sottratto a revocatoria l’atto di adempimento di un’obbligazione, la qualificazione dei negozi traslativi in esame come negozi a carattere solutorio fornirebbe un insuperabile usbergo avverso le pretese dei creditori in sede di azione individuale (o del curatore in sede di azione concorsuale).
Del suddetto problema si è occupata: sia la Sezione Prima di questa Corte in relazione all’azione revocatoria fallimentare esperita dal curatore (cfr. in particolare, la sentenza n. 8379/2000, nonchè quelle nn. 18065/2004 e 8516/2006); sia questa Sezione Terza in relazione all’azione revocatoria ordinaria esperita dai creditori (cfr. in particolare le sentenze nn. 15603/2005 e 24757/2008), giungendo agli stessi approdi ermeneutici.
In particolare – partendo dalla considerazione che, da un lato, l’art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; e, dall’altro, l’art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo – è stato affermato che: a) sono soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (così Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/07/2005, Rv. 584892 – 01); b) l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (fallimentare), non trovando tale azione ostacolo nè nell’avvenuta omologazione dell’accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; nè nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; nè, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell’obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti; c) tale conclusione si impone “a fortiori” allorchè il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti (così Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006, Rv. 588152 – 01).
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto altresì modo di occuparsi del problema di come qualificare sotto il profilo causale le attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie, affermando al riguardo che (Sez. 1, sent. n. 5741 del 23/03/2004, Rv. 571414 – 01; Sez. 3, sent. n. 5473 del 14/03/2006, Rv. 589660 – 01):
“Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
2.3. Orbene, dei principi di diritto sopra richiamati ha fatto buon governo la Corte territoriale che, dopo averli richiamati, ha ritenuto (con apprezzamento in fatto insindacabile nella presente sede di legittimità) che nella specie:
– non era rilevante l’eventuale sproporzione tra l’originario accordo (con cui i coniugi avevano pattuito un contributi di mantenimento di Euro 800mensili) e la successiva modificazione (con cui avevano sostituito quel contributo periodico con il trasferimento di una quota di proprietà su alcuni immobili del P.), mentre era rilevante il fatto che l’accordo modificativo, poi omologato dal Tribunale, e l’atto notarile di cessione si collocavano nell’ambito di una “rivisitazione dei rapporti economici tra coniugi”;
– il fatto che la nuova attribuzione patrimoniale sia stata eventualmente più gravosa per il P. rispetto al contributo pecuniario mensile non è di per sè univocamente indicativo del carattere liberale dell’atto, “ben potendo l’onerato avere avuto interesse ad evitare l’esborso mensile per la necessità di godere di una maggiore liquidità a fronte della più indolore perdita della metà del proprio patrimonio immobiliare”;
– non era risultato provato che la F. – nell’acquisire, per effetto dell’atto di cessione in esame, la quota di proprietà del 50%, che il marito in precedenza vantava sui alcuni immobili siti in agro di Roma – fosse consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni della società Misori, creditore del coniuge; al contrario, era da escludersi che la F. avesse detta consapevolezza, in quanto: a) l’allora appellante si era separata dal P. dal mese di maggio 2003, quando ancora non vi era stata alcuna fornitura al P. da parte della società Ceramiche Appia Nuova, mentre già erano emerse pretese economiche collegate alla necessità di mantenere tre figli non autosufficienti; b) la modifica all’originario accordo di separazione era intervenuta nel mese di novembre 2003, quando i rapporti del P. con la società fornitrice non si erano ancora deteriorati, tanto è vero che le forniture erano continuate fino al mese di dicembre 2004.
La società ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato il trasferimento di beni, effettuato dal P. in favore della F., come atto oneroso e privo di scientia damni, avendo erroneamente ritenuto che i beni trasferiti dal P. corrispondevano soltanto alla metà delle quote che il P. aveva su detti beni (mentre invece corrispondevano all’intera quota allo stesso spettante).
Senonchè dal complesso motivazionale della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha affermato la natura onerosa della cessione di diritti per cui è processo sulla base del fatto che ha ritenuto: da un lato, la volontà dei coniugi di ristrutturare (con la sopramenzionata modifica) gli equilibri patrimoniali per effetto di circostanze sopravvenute; e dall’altro, l’anteriorità della crisi coniugale (e dei trasferimenti patrimoniali ad essa connessi) rispetto alla crisi debitoria del P.. Il tutto compiendo un giudizio in fatto, la cui rivisitazione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, sent. n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497 – 01), è precluso a questa Corte in difetto di un concreto errore di diritto.
3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2019