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Targhe estere in Italia: documento di data certa da cui risulti titolo e durata della disponibilità e obbligo di iscrizione al registro R.E.V.E.

Targhe estere in Italia: documento di data certa da cui risulti titolo e durata della disponibilità e obbligo di iscrizione al registro R.E.V.E.

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"Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia"

1. Documento di data certa da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità (Comodato d'uso, Leasing, ecc).

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 93 bis del Codice della Strada. da lunedì 21 marzo 2022 vige l'obbligo per tutti i conducenti aventi residenza anagrafica sul territorio della Repubblica Italiana non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, di custodire a bordo di autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.

2. Iscrizione nel Registro R.E.V.E presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) se la disponibilità supera i 30 giorni nell'anno solare.

Qualora la disponibilita' del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia superi un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilita' devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
Ogni successiva variazione della disponibilita' del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita' del veicolo stesso.
In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

Nozione di data certa.

Secondo le indicazioni del portale "Automobile Club d'Italia" (ACI) conferisce data certa al titolo:

  • la data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato;

  • la copia dell’atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;

  • la data di registrazione dell’atto presso l’Ufficio del Registro;

  • il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;

  • la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell’oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;

  • la data del Verbale redatto dalla Polizia (o in generale dalle FF.OO.) qualora il conducente sia stato trovato a circolare con il veicolo immatricolato all’estero in assenza di idoneo titolo a bordo che ne legittimi l’utilizzo e non sia in grado di produrre alcun titolo. In tal caso, infatti, la norma prevede che la disponibilità sia considerata in capo al conducente che è tenuto ad assolvere immediatamente l’obbligo di registrazione nel REVE, iscrivendo il veicolo a proprio nome. In tal caso come titolo per la registrazione va prodotta copia del Verbale e la durata della disponibilità, la cui decorrenza coincide con la data di accertamento, va dichiarata dalla parte nell’istanza di richiesta.

  • NB: In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA. La documentazione, a seconda dei casi, può essere costituita anche da più documenti purché, nel complesso, sia idonea a consentire di ricostruire la continuità di eventuali diversi passaggi della disponibilità del veicolo dall’intestatario fino all’utilizzatore che ne chiede la registrazione sul REVE. Pertanto, la documentazione può essere rappresentata, ad esempio, da contratti di locazione e sublocazione, comodato e sub-comodato, ovvero da contratti di leasing e di comodato, di locazione e di cortesia, ecc.. Non sono ammessi sub-utilizzi a nessun titolo nel caso in cui l’intestatario li abbia espressamente vietati nel titolo originario.

Sanzioni in caso di inottemperanza.

Chiunque viola le disposizioni riguardanti la custodia di un documento di data certa a bordo dei suddetti veicoli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice della Strada, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Chiunque, invece, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione nel R.E.V.E. presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilita' o il trasferimento di residenza o di sede, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione e' ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma.

Pagamento immediato della sanzione.

L'Art. 207 C.d.S. "Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE" prevede che "Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202".
"Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione".
"In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni".

Il contravventore ha dunque solo due possibilità per evitare il fermo amministrativo:
1) Pagare immediatamente all'agente la sanzione in misura ridotta del 30%, perdendo la possibilità di fare ricorso.
2) Depositare a titolo di cauzione consegnando all'agente una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, mantenendo la possibilità di fare ricorso al Prefetto entro 30 giorno o al Giudice di Pace entro 60 giorni.

Contraddittorietà della normativa interna con il diritto dell'Unione Europea e possibili conseguenze.

L'art. 93-bis del C.d.S., attualmente in vigore dal 21 marzo 2022, ha sostituito il vecchio art. 93 comma 1-bis C.d.S. Quest'ultimo articolo era stato abrogato dal legislatore nazionale successivamente alla pronuncia della sentenza c-274-40 da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale stabiliva come l'art. 93 comma 1-bis C.d.S. violasse la normativa comunitaria ed in particolare l'art. 63 del TFUE, secondo cui sono "vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri", considerando ai fini della pronuncia l'utilizzo transfrontaliero di autoveicoli alla stregua del movimento di capitali.
Pertanto l'Italia, a seguito della citata sentenza, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, mediante la legge del 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17.1.2022 ed entrata in vigore il 21.03.2022, ha apportato alcune modifiche all’art. 93 del Codice della Strada.
Sono stati infatti abrogati tutti i commi relativi alle previsioni sulle targhe estere (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 7-bis e 7-ter dell’art. 93 Codice della Strada) ed è stato inserito in particolare l’art. 93-bis con delle previsioni in relazione a veicoli
“immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.
Tuttavia, le nuove previsioni contenute nell’art. 93-bis costituiscono nuovamente una violazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza c-274-40, ponendosi per la seconda volta in evidente contrasto con le fondamentali normative europee.
Occorre allora chiedersi quali siano le strade percorribili in caso di conflitto tra una normativa nazionale (art.93-bis C.d.S.) e quella europea (TFUE).
Nel caso di contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria, il conflitto si risolve tenendo conto di due principi fondamentali:la diretta efficacia del diritto dell’Unione ed il primato del diritto dell’UE, per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra le suddette norme, prevalgono quelle di diritto dell’Unione Europea (sentenza 6/64 Costa c. Enel).
In forza dei due principi menzionati il giudice nazionale dunque “ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.
Non tarderanno ad arrivare pronunce giurisprudenziali che facciano maggiore chiarezza sul punto, atteso che gli obblighi introdotti con l'art.93-bis risultano chiaramente più onerosi ed impegnativi di quelli previsti dalla normativa precedente e le sanzioni sono macroscopicamente più elevate e sproporzionate.

Termini e modalità per presentare ricorso.

Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto.
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, sempre se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al Giudice di Pace

Se necessiti di ulteriore assistenza non esitare a contattarci!

 

 

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