Commette il reato di "violazione degli obblighi assistenziali" il padre che non mantiene il figlio: Tribunale di Cassino n. 485/2022

TRIBUNALE DI CASSINO
- RITO ORDINARIO -
Il GIUDICE del TRIBUNALE di CASSINO
- dott.ssa Martina Di Fonzo –
all'udienza pubblica del 4 aprile 2022 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA n. 485/2022
nei confronti di:
S.A.R., nato in R., il (...), residente in C. D. A. (R.), str. B. M. bl. E. 13; Libero, assente
Difeso di fiducia dall'avv. A.N., del foro di Cassino IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 570 commi 1 e 2 c.p., perché, serbando una condotta contraria alla morale
della famiglia e facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore S.A.A. e alla convivente F.A.,
si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare.
In Sora, condotta perdurante
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto in data 22.7.2019 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha citato a giudizio S.A.R. per rispondere del reato riportato in epigrafe.
Il 16.1.2020, è stato conferito incarico all'interprete per la traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua rumena
Il 10.9.2020 l'udienza è stata rinviata in base ai decreti n. 85 e 104/2020 del Presidente del Tribunale.
Il 23.12.2020, è stato rinnovato il conferimento dell'incarico, per la traduzione dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza.
Il 31.5.2021. dichiarata l'assenza dell'imputato, dato atto dell'intervenuta nomina fiduciaria dell'avv. N. e rigettata l'eccezione di nullità del capo d'imputazione, è stato aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti.
All'udienza del 4.4.2022, è stata escussa la persona offesa e acquisite ulteriori produzioni documentali delle parti.
Quindi, rigettata la richiesta d'integrazione probatoria formulata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. dalla difesa, e ciò in considerazione della completezza del quadro emerso nel corso dell'istruzione, si è tenuta la discussione, al cui esito il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo, di cui è stata data lettura in aula.
All'imputato viene contestato il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2) c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla madre del bambino, F.A.,
Quest'ultima ha dichiarato di avere convissuto con lo S. negli anni 2008-2009 e che dall'unione, il 14.7.2009, era nato un figlio, A.A..
Nello stesso anno, l'imputato aveva abbandonato il domicilio domestico, facendo ritorno in Romania.
Con Provv. del 12 maggio 2014, il Tribunale civile di Cassino dispose l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei, ponendo a caricò dello S. l'obbligo di corrispondere l'importo di Euro 200,00 a titolo di mantenimento del minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (cfr. produzioni P.M. del 31.5.2021 ).
Tuttavia, dalla data del decreto, nulla fu versato dall'imputato, sicché alle esigenze del minore dovette provvedere interamente la madre, affrontando consistenti difficoltà in considerazione dello stato di disoccupazione e ricorrendo all'ausilio economico dei familiari (pag. 6 "allora, ho avuto, finché c'era, ecco, mio padre, era una grande mano, perché, comunque, mi aiutava tantissimo. Cioè, mi ha sempre aiutata lui").
La p.o. ha precisato che, a partire dal 2018 e sino alla data odierna (pag. 6), la condotta omissiva dell'imputato era cessata, in quanto lo stesso aveva iniziato a versare con una certa regolarità, sebbene non sempre per l'intero, quanto dovuto (pag. 11 "la maggior parte dei bonifici, diciamo le mensilità, sono di 100 Euro. C'è stata, qualche volta, che ha dato, ecco, 150 o 200 Euro").
Tuttavia, dalla nascita del bambino, rare erano state le occasioni in cui lo S. si era recato a fargli visita (pag. 8 "che, diciamo, che l'abbia cercato, sicuramente, quando è tornato in Italia, forse, l'avrà cercato. Ma che si conoscono e hanno un rapporto tra padre e figlio, no. Assolutamente no").
Data la suesposta ricostruzione dei fatti, deve ritenersi dimostrata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, risultando pienamente attendibile la versione fornita dalla F., la quale ha ricostruito con precisione e senza incertezze la vicenda in imputazione, con dichiarazioni coerenti e misurate nel linguaggio, oltre che confermate dalla documentazione acquisita in atti (cfr. decreto Tribunale civile di Cassino del 12.5.2014).
E' dunque dimostrato che l'imputato abbia omesso di adempiere agli obblighi nascenti dallo status di genitore, e ciò per un non esiguo lasso di tempo, sicuramente protrattosi dalla pronuncia del Tribunale di Cassino del 2014 sino al 2018, facendo così mancare al bambino i mezzi di sussistenza
Il quadro emerso non è intaccato dalle produzioni documentali della difesa, relative a versamenti effettuati a partire dall'anno 2018, poiché afferenti a un fatto riconosciuto dalla stessa persona offesa e, pertanto, pacifico.
Giova rammentare, in proposito, che il concetto di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. non è limitato al solo vitto e alloggio, ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto, etc.) da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata (cfr. Cass., Sez. 6, n. 3485 del 22/10/2019, Rv. 278218).
D'altro canto, non è nemmeno prospettabile la carenza di un reale stato di bisogno del figlio ove le sue esigenze siano state affrontate dalla madre e dai familiari di costei, dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. comma 2 n. 2) c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l'obbligo contributivo dell'altro genitore non affidatario (cfr. Cass. Sez. 6, n. 17766 del 27/02/2019 Rv. 275726 "in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita").
Dall'istruzione non sono emersi elementi dai quali desumere che, tra il 2014 e il 2018, lo S. si trovasse in condizioni economiche tali da essere incapace di adempiere all'obbligazione di mantenimento in favore del minore.
Non è ultroneo sottolineare che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, Rv. 277626).
Nel caso di specie, detto onus probandi non può dirsi soddisfatto dalla produzione degli estratti conto relativi ai redditi percepiti dall'imputato a far data dal 2018, posto che il presente giudizio porta ad affermarne la penale responsabilità relativamente ad un arco temporale antecedente.
Né il fatto che l'imputato sia divenuto padre di due bambini, nati da una successiva unione negli anni 2014 e 2016, vale di per sé ad attestarne l'assoluta impossibilità di provvedere al mantenimento del primo figlio.
Nessun dubbio sulla integrazione del fatto nella sua componente soggettiva, posto che l'imputato si è volontariamente sottratto agli obblighi di assistenza materiale, oltre che morale, ben consapevole che, in tal guisa, al figlio minore sarebbero venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Va infine respinta la richiesta formulata dalla difesa in via gradata, di condanna in continuazione con la sentenza n. 18/2013 pronunciata dal Tribunale di Cassino - sezione distaccata di Sora, il 5.2.2013, irrevocabile il 23.7.2013, con cui lo S. fu condannato alla pena di tre mesi di reclusione e 300,00 Euro di multa per il reato di cui all'art. 570 comma 2 a 2) c.p., commesso dal luglio 2009 al 18.12.2009.
Invero, la netta cesura temporale riscontrabile tra il fatto giudicato nel 2013 e quello oggetto del presente accertamento, relativo ad arco temporale che va dalla pronuncia del Tribunale civile di Cassino del 2014 sino al 2018, osta alla possibilità di ricondurre i fatti entro l'alveo di un'unica deliberazione volitiva e, dunque, del medesimo disegno criminoso.
Quindi, premesso che dall'istruzione non sono emersi positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Cass., Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044: "la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento"), tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena equa nel caso di specie deve ritenersi - tenuto conto del non esiguo arco temporale interessato dalla condotta omissiva - quella di tre mesi di reclusione ed Euro 350,00 di multa.
La persona offesa ha dichiarato che, dal 2018, l'imputato ha ripreso a corrisponderle un contributo per il mantenimento del minore, sicché può allo stato formularsi una prognosi favorevole sulla sua futura astensione dal reiterare nuovi illeciti.
E poiché lo S. risulta, attualmente, gravato da un unico precedente per fatto risalente nel tempo, può essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena
Al riconoscimento della penale responsabilità segue, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nei confronti di S.A. va inoltre pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dalla propria condotta a F.A., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.A.A., la cui liquidazione va demandata al separato giudizio in sede civile, non essendo emersi dall'istruttoria elementi che consentano di determinare compiutamente il quantum dovuto.
Per le medesime ragioni va respinta la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Alla condanna al risarcimento segue, in base a quanto richiesto dalla p.c. in sede di conclusioni e ai sensi dell'art. 541 c.p.p.. l'obbligo dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, di cui va disposto il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 comma 3 D.P.R. n. 115 del 2002. liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara S.A.R. colpevole del reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2) c.p. a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 350,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Visti gli artt. 538 ss. c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. F.A., da liquidarsi in separato giudizio, oltre al rimborso delle spese processuali dalla medesima sostenute, di cui dispone il pagamento in favole dello Stato ex art. 110 D.P.R. n. 115 del 2002, liquidate in Euro 1.140,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Rigetta la richiesta di provvisionale.
Conclusione
Così deciso in Cassino, il 4 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 11 aprile 2022.