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Istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.: cos'è e come funziona - Guida legale

Istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.: cos'è e come funziona - Guida legale

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Cos'è la conversione del pignoramento. 

L'istanza di conversione del pignoramento è disciplinata dall'art. 495 del Codice di procedura civile, il quale prevede che in pendenza di una procedura esecutiva e prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni mobili, immobili o dei crediti oggetto di esecuzione, il debitore esecutato possa fare richiesta al Giudice dell'esecuzione per sostituire i beni (o crediti) pignorati con una somma di denaro.
Tale somma sarà pari alla somma del valore del credito vantato dal creditore pignorante (colui che ha promosso la procedura esecutiva), agli eventuali crediti vantati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva prima dell'istanza di conversione del pignoramento, ed alle spese della procedura esecutiva stessa.  
Tale procedura permette al debitore di evitare la vendita dell'immobile o del bene mobile pignorato, obbligandosi a restituire ratealmente o in un'unica soluzione quanto dovuto al creditore.
L'art. 495 c.p.c. afferma, infatti, che "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese". 

Come si richiede la conversione del pignoramento? 

La conversione del pignoramento si richiede mediante deposito di specifica istanza nel procedimento esecutivo. A tal fine, si segnala che molto spesso ciascun Tribunale fornisce un proprio modello da depositare, occorrerà dunque verificare sul sito del Tribunale l'eventuale esistenza di uno specifico modello da utilizzare. 
Contestualmente al deposito dell'istanza il debitore esecutato ha un ulteriore onere, a pena di innammissibilità dell'istanza stessa.
Egli dovrà, infatti, depositare una somma di denaro a titolo di cauzione
L'art. 495 c.p.c., comma due, prevede infatti che "Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità', una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice". 
Nonostante la norma parli di "somme depositate in cancelleria", il debitore dovrà provvedere all'apertura di un conto corrente presso una delle banche convenzionate, su cui depositerà la somma di denaro pari ad un sesto del proprio debito.
In altri casi, a seconda della prassi utilizzata dal Tribunale competente, il debitore si dovrà recare presso una delle banche convenzionate senza dover aprire alcun conto corrente a suo nome, ma dovrà versare tale somma (solitamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva) sul conto corrente infruttifero e transitorio ("C.I.T.") intestato al Tribunale e dedicato alle conversioni dei pignoramenti, producendo in giudizio la distinta del versamento. 
Esempio: il creditore procedente vanta un credito pari ad € 10.000,00 (diecimila/00); nella procedura esecutiva sono intervenuti due ulteriori creditori, ciascuno per un credito pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00). Il debitore dovrà depositare almeno € 3.333,33 per ottenere la conversione del pignoramento. Tale somma costituisce un sesto del debito complessivo di € 20.000,00. Al fine di determinare con precisione l'importo su cui calcolare il sesto da depositare, dovrà farsi riferimento all'atto di precetto o dall'ultimo atto che il creditore ha depositato nel fascicolo del processo esecutivo. 

Rateizzazione massima concedibile. 

Il Giudice può consentire che il debitore versi la somma complessiva (totale dei debiti meno il sesto già versato a titolo di cauzione) in un'unica soluzione oppure in rate mensibili, fino ad un massimo di 48 rate
Occorre tener presente, però, che mentre il debitore dovrà versare le somme stabilite con cadenza mensile, il creditore incasserà tali somme ogni sei mesi previa richiesta alla Cancelleria competente con esatta indicazione della somma richiesta. 
Nell’ipotesi in cui venga concessa la rateizzazione, la somma da versare sarà maggiorata degli interessi a scalare, al tasso convenzionale pattuito o in difetto di pattuizione al tasso legale vigente. A tal fine, il Giudice generalmente dispone che 15 giorni prima della scadenza dell'ultima rata, il creditore debba inviare al debitore il conteggio degli interessi a scalare, da versarsi unitamente all'ultima rata. 

Tempi della procedura. 

Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione, il Giudice fissa un'apposita udienza, in cui, sentite le parti, stabilisce con ordinanza le somme che il debitore deve versare ed eventualmente il numero delle rate concesse, programmando il calendario dell'eventuale rateizzazione.
Generalmente, le somme riconosciute dal Giudice con tale ordinanza saranno superiori a quelle su cui è stata calcolata la cauzione pari ad un sesto, in quanto terrà conto delle ulteriori spese relative alla procedura esecutiva (compenso del Custode alla luce dell'attività svolta; eventuale compenso spettante al perito stimatore dei beni), oltre che dell'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Ciascun creditore provvederà pertanto, prima di detta udienza, al deposito di una nota di precisazione del credito. 

Condizioni di Ammissibilità. 

L'art. 495 del Codice di procedura civile pone due condizioni ben precise affinché la richiesta di conversione sia giudicata ammissibile:

  • Presentazione dell'istanza prima che sia stata disposta la vendita dei beni o l'assegnazione delle somme; 
  • Deposito di un sesto della somma a titolo di cauzione. 

Mancato pagamento di una rata e decadenza. 

L' omesso versamento o ritardo (di 15 o 30 giorni, lo stabilirà il Giudice nell'ordinanza) nel pagamento anche di una sola delle rate previste comporta la decadenza automatica dalla rateizzazione concessa, e le somme versate formeranno parte dei beni pignorati, ed il Giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o intervenuto, munito di titolo esecutivo, disporrà senza indugio la vendita dei beni pignorati.  
Si evidenzia che una volta decaduto dalla conversione del pignoramento, l'istanza non può più essere presentata una seconda volta, e la procedura esecutiva continuerà sino alla vendita dei beni. 

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