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Divorzio: tempi, costi e procedure per ottenerlo - Guida Completa

Divorzio: tempi, costi e procedure per ottenerlo - Guida Completa

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Divorzio: una guida pratica su tutto ciò che devi sapere

Nozione.
L’istituto del matrimonio è stato concepito nel codice civile come “indissolubile”, e dal 1942 solo la morte di uno dei due coniugi poteva sciogliere il vincolo matrimoniale (art. 149 cod.civ.).
Nel 1970 con la Legge n. 898 però si è voluta dare una disciplina che permettesse di sciogliere il matrimonio fra coniugi ancora in vita e con numerose leggi si è intervenuti negli anni successivi, da ultimo le Leggi n.74 del 1987 sul “divorzio su domanda congiunta” e n. 55 del 2015 che introduce il “divorzio breve”.
Il matrimonio si scioglie solo con la morte di un coniuge o il divorzio, quest’ultimo comprende due ipotesi: la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Le differenze con la separazione.
Nel codice civile si parla piuttosto di “separazione personale” (art. 150 ss. cod.civ.).
Essa deve essere richiesta al Presidente del Tribunale (separazione “giudiziale”; quella “consensuale” non ha effetti fino a che anche essa non viene riconosciuta con sentenza) ed è diversa dal divorzio perché non comporta la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio ma stabilisce una situazione “transitoria” in cui vengono meno solo gli obblighi di convivenza, assistenza, collaborazione e sostegno economico.

Requisiti per poter chiedere il divorzio
Il divorzio, contenzioso o consensuale, può essere richiesto per domandare lo scioglimento del matrimonio (se contratto a norma del codice civile) o la cessazione degli effetti civili (se contratto a norma del rito concordatario e regolarmente trascritto) qualora sussista uno dei requisiti di cui all’art.3 della legge n. 898 del 1970:
Separazione ininterrotta per: 12 mesi nel caso di separazione giudiziale (che decorrono dalla prima comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale) o 6 mesi nel caso di separazione consensuale;
Condanna penale con sentenza passata in giudicato a seguito della celebrazione del matrimonio, anche per fatti commessi precedentemente, per reati di particolare gravità o in danno del coniuge o dei figli;
Assoluzione per vizio totale di mente da uno dei reati del motivo precedente;
Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero da coniuge straniero;
Mancata consumazione del matrimonio.
E’ passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

Divorzio Contenzioso e Divorzio Consensuale

Se si verifica una delle cause di cui sopra, uno o entrambi i coniugi hanno di fronte a sé diverse procedure che possono intraprendere, ciascuna con i propri passaggi:
 

1) Il PROCEDIMENTO CONTENZIOSO si avvia con il ricorso del coniuge “attore”, (contenente gli elementi dell’art. 4 co. 2 L. 898/1970) e l’indicazione dell’esistenza di figli.
Tale ricorso va depositato nella cancelleria del tribunale competente, ossia nella città dove l’altro coniuge (convenuto) ha la residenza o il domicilio. Se quest’ultimo però risulta residente all’estero o è irreperibile andrà proposta al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente stesso. Se anche il ricorrente è residente all’estero si potrà proporre presso qualsiasi Tribunale del territorio nazionale). Al ricorso andranno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi del ricorrente.
Entro 5 giorni dal deposito del predetto ricorso il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi (entro 90 giorni dal deposito, ma si tratta di un termine meramente ordinatorio), il termine per la notifica al convenuto e il termine concesso al coniuge convenuto per il deposito di memoria difensiva e delle ultime dichiarazioni dei redditi;
I coniugi compaiono personalmente (ma con l’assistenza obbligatoria di un avvocato) di fronte al Presidente: se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto; se invece non si presenta il coniuge convenuto il Presidente fissa un’altra data e ordina la notifica del ricorso;
All’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di raggiungere una conciliazione. Se i coniugi si conciliano o l’attore non vuole proseguire nella domanda, il presidente fa redigere verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione;Se invece la conciliazione non riesce, il Presidente, sentite le parti con i difensori ed i figli, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti, nomina un Giudice Istruttore e fissa l’udienza di comparizione (oltre i termini dell’art 163 bis c.p.c. ridotti a metà) nonché i termini affinché il ricorrente depositi la memoria integrativa e quello per la costituzione del convenuto. L’ordinanza del Presidente ha efficacia di titolo esecutivo, e la conserva fin quando non verrà sostituita da un altro provvedimento del Tribunale o dello stesso Presidente. Essa può essere impugnata con reclamo alla Corte d’Appello nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento;
Da qui in poi si seguono le regole del processo ordinario di cognizione che termina con sentenza di accoglimento o rigetto della domanda, impugnabile da entrambe le parti o dal PM (ma solo per l’interesse dei figli minori o legalmente incapaci). La sentenza dovrà inoltre essere trasmessa in copia autentica all’Ufficio dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni. Qualora la fase di cognizione ordinaria debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale in composizione collegiale può pronunciare sentenza non definitiva di divorzio.
La sentenza di accoglimento dà luogo agli effetti che vedremo nel successivo paragrafo.

2) Il PROCEDIMENTO CONSENSUALE “a domanda congiunta” è, in realtà, molto simile a quello “contenzioso” appena visto, si propone sempre con ricorso, con la differenza principale che la domanda è sottoscritta da entrambe le parti, le quali indicheranno compiutamente le condizioni inerenti la prole e definiranno i loro rapporti economici, accorciando in tal modo i tempi e rendendo possibile risolvere il tutto in un’unica udienza (art. 4 co. 16 L. 898/1970), con gli stessi effetti del procedimento contenzioso. L’assistenza di un avvocato, anche unico per entrambi i coniugi, è obbligatoria e non facoltativa. È da notare che, qualora nella domanda le condizioni riguardanti i figli siano considerate in contrasto con l’interesse degli stessi, il tribunale dispone la modificazione da procedimento “a domanda congiunta” in “contenzioso”.

Revisione delle condizioni.
Entrambi i procedimenti (contenzioso e consensuale) danno luogo a sentenza, la quale può essere soggetta a procedimento di revisione qualora siano sopraggiunti giustificati motivi dopo la pronuncia della stessa. Per mezzo del procedimento di revisione può essere chiesta la modifica delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli (si applica in tal caso l’art. 337-quinquies c.c.) o della misura e modalità dei contributi da corrispondere all’altro coniuge. Il procedimento di revisione va promosso con ricorso al Tribunale, il quale, sentite le parti ed il PM e acquisite le prove sulle nuove circostanze, emette decreto motivato con cui può modificare le disposizioni sull’affidamento dei figli e sulle condizioni economiche.

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

Vi sono poi due procedure di tipo stragiudiziale (che dunque non si svolgono di fronte al Tribunale),  introdotte con la L. 162/ 2014, entrambe facoltative (nel senso che sono alternative alle due descritte in precedenza) e mirate al raggiungimento di un accordo tra i coniugi. Queste sono:
negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6), al fine di raggiungere un accordo fra i coniugi sulla separazione personale, sulla cessazione degli effetti civili, sullo scioglimento del matrimonio oppure sulle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio. Affinché il raggiunto accordo produca effetti è necessario rivolgersi al Procuratore della Repubblica per ottenere alternativamente: il nullaosta, qualora non vi siano figli minori e maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti, ovvero l’autorizzazione se tali figli sono presenti e l’accordo non è contrario ai loro interessi. Se invece l’accordo è ritenuto contrario agli interessi dei figli viene fissata la comparizione davanti al Presidente del Tribunale. L’accordo produce effetti equiparabili, in base al suo contenuto, alla sentenza di separazione, a quella di divorzio o al decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e pertanto è obbligatoria la trasmissione di una copia autenticata dagli stessi avvocati che lo hanno sottoscritto, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Tale obbligo grava sugli avvocati e in caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa a carico degli stessi.
La procedura davanti al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile (art. 12) prevede che si possa concludere l’accordo in questione con espressa dichiarazione al Sindaco del Comune di residenza o dov’è stato registrato l’atto di matrimonio. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa. Questa procedura è possibile solamente nel caso in cui non vi siano figli minori o maggiori incapaci, con handicap grave o non economicamente auto-sufficienti e l’accordo non preveda patti di trasferimento patrimoniale (limitazione che non sussiste invece nel caso della procedura di negoziazione assistita descritta in precedenza). Il Sindaco quindi invita a comparire personalmente i coniugi dopo più di 30 giorni dalla ricezione dell’accordo con il fine di confermarlo (se non compaiono non saranno ritenute confermate e l’accordo non avrà validità). La dichiarazione produce così gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari visti in precedenza, con l’unica precisazione che non vi possono essere “patti di trasferimento patrimoniale” (intendendo però solo i trasferimenti di immobili).

EFFETTI DEL DIVORZIO

Quale che sia la procedura utilizzata, gli effetti principali sono:
Scioglimento del matrimonio nel caso di matrimonio celebrato a norma del codice civile o cessazione degli effetti civili nel caso di matrimonio celebrato con rito concordatario e regolarmente trascritto;
L’eventuale obbligo di mantenimento del coniuge che non abbia i mezzi economici per vivere o non è in grado di procurarseli, che principalmente consiste in un assegno periodico; esso è collegato ad altri diritti “economici” quale il diritto al 40% del TFR del coniuge e quello all’assistenza sanitaria presso l’ente mutualistico dell’altro coniuge;
la conservazione o meno del cognome del marito da parte della moglie che ne abbia fatto richiesta.
Le disposizioni su affidamento, mantenimento, istruzione e cura dei figli seguendo i criteri dell’art. 337-ter del cod.civ. Ad esse si aggiunge il collocamento dei figli che può essere o determinato dai coniugi o, in mancanza, dal giudice esclusivo tenendo conto dell’interesse morale e materiale della prole e privilegiando il luogo in cui i figli hanno la residenza abituale;
Il collocamento è il presupposto per il diritto di un coniuge all’abitazione della casa familiare;

Divorzio con addebito
Sia il divorzio “giudiziale” che quello “a domanda congiunta” possono essere “con addebito” o senza, in base al fatto che vi sia stata o meno la colpa di un coniuge al quale è imputabile lo scioglimento del rapporto matrimoniale.
L’addebito può essere stabilito dal giudice qualora una parte sia venuta meno ai doveri coniugali, quali per esempio: obbligo reciproco di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale dell’altro coniuge; la collaborazione nell’interesse della famiglia; l’obbligo di coabitazione; la contribuzione ai bisogni della famiglia; i doveri di assistenza, educazione e istruzione della prole.
Gli effetti dell’addebito non riguardano l’affidamento, il collocamento e gli obblighi riguardanti i figli, né la casa coniugale; si tratta solo di effetti “economici” riguardanti l’ammontare degli assegni di mantenimento e alimentari dell’altro coniuge e dei figli.

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