Separazione e Divorzio: Assegnazione della casa familiare - Guida completa

In questa guida verrà analizzata la nozione e la disciplina dell’assegnazione della casa familiare, un concetto che emerge soprattutto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi e volto ad assicurare al residuo nucleo familiare la continuità delle abitudini domestiche, costituendo sulla stessa casa familiare un diritto personale di godimento di natura atipica.
Attraverso la risposta ad alcune delle domande più frequenti che ruotano attorno al tema, scoprirai tutto ciò che devi sapere sul come viene regolata l’assegnazione della casa familiare.
La casa familiare è il luogo dove si svolgeva abitualmente la vita familiare dei coniugi insieme ai propri figli, qualora ve ne fossero.
Ai fini della sua individuazione la giurisprudenza preferisce un criterio funzionale rispetto ad un criterio meramente geografico, ed a tal fine la casa coniugale è stata intesa quale "habitat domestico, funzionale al soddisfacimento delle esigenze di crescita dei figli e di sviluppo della loro personalità".
Essa è il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, ed è stato definito quale “ambiente domestico” costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.
Affinché possa essere qualificata come tale è necessario che il nucleo familiare abbia goduto della stessa con regolarità, abitualità e continuità.
Nella nozione di "casa familiare" vi rientrano pacificamente anche i mobili e gli arredi in essa contenuti, con l'eccezione dei beni strettamente personali del coniuge non assegnatario, i quali potranno dunque essergli restituiti (sul punto leggi anche: Assegnazione casa coniugale: a chi spettano i mobili e gli arredi? Possibili conseguenze).
Non rileva ai fini della qualificazione che entrambi i coniugi vi abbiano la propria residenza, ma è sufficiente che in tale luogo si svolgesse la vita familiare.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale attribuisce al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale.
A chi viene assegnata la casa familiare?
L'art. 337-sexies del Codice civile, riformato dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, prevede che "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Pertanto, ai fini del valutare a chi spetterà l'assegnazione, occorre distinguere se vi siano o meno dei figli, e ove questi siano presenti, se essi siano minorenni o maggiorenni ed economicamente indipendenti (A tal proposito leggi anche "mantenimento figli trentenni: non è dovuto se non vogliono lavorare").
In presenza di figli minorenni o maggiorenni indipendenti, la casa familiare verrà assegnata, nell'interesse primario dei figli, al genitore collocatario, ossia il genitore presso cui il Tribunale ha disposto il collocamento prevalente dei figli stessi.
Tale ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli maggiorenni economicamente indipendenti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, alcuna esigenza di protezione in tal senso.
Assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
L’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole (nemmeno a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole).
In questo caso, la casa familiare spetterà di norma al coniuge proprietario dell'immobile.
Qualora i coniugi siano comproprietari si procederà eventualmente alla divisione immobiliare.
Assegnazione della casa familiare nella famiglia di fatto.
Anche nell'ipotesi di rottura del nucleo abitativo di una famiglia di fatto, dev'essere garantita la tutela dei figli minorenni o maggiorenni privi di autonomia economica.
La famiglia di fatto costituisce un nucleo nel quale una coppia convive stabilmente e nel rispetto dei diritti e dei doveri coniugali, ma la loro unione non è ufficializzata da un matrimonio.
L'art. 55 del Decreto Legislativo n. 154 del 2013 estende l'applicabilità delle norme in materia di responsabilità genitoriale anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, comprese le norme sull'assegnazione della casa familiare, le quali dunque saranno pienamente applicabili.
L'assegnazione incide sui rapporti economici tra coniugi?
Dell'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, qualora di proprietà del coniuge non assegnatario, si terrà conto al momento della regolazione dei rapporti economici tra i genitori, anche ai fini dell'eventuale assegno di mantenimento (sul punto leggi anche: Nella determinazione dell’assegno di mantenimento incide anche l’assegnazione della casa familiare, Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 luglio 2021, n. 20858). Il diritto di proprietà di uno dei coniugi sull'immobile non inciderà sull'assegnazione, ma rileverà esclusivamente ai fini di una eventuale regolazione dei rapporti economici tra i coniugi.
Cosa succede se la casa coniugale è in affitto?
Nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in affitto e risulti dunque di proprietà di un terzo, il Tribunale potrà porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità economiche l'onere del pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare (sul punto leggi: Divorzio: casa assegnata a ex moglie, canone di locazione all'ex marito - Cassazione ordinanza n. 12058/2020)
Casa coniugale assegnata: a chi spettano le spese condominiali?
Il coniuge assegnatario della casa familiare di proprietà dell’altro ex coniuge ha l’obbligo di pagare le sole spese condominiali ordinarie e non anche quelle straordinarie, che sono a carico interamente del coniuge proprietario dell’immobile (Cass. civ., Sez. I, 28/05/2015, n. 11024).
Infatti la gratuità dell’assegnazione dell’immobile facente parte della casa coniugale si riferisce solo all’uso di esso per il quale non deve versarsi alcun corrispettivo, ma non si estende alle spese ordinarie correlate a tale utilizzo.
Opponibilità a terzi dell'assegnazione della casa familiare.
Ai fini dell'opponibilità dell'assegnazione della casa familiare nei confronti di soggetti terzi sarà necessaria la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. del provvedimento di assegnazione nei pubblici registri immobiliare. Tale trascrizione, a spese e cura dell'assegnatario stesso, non rende il diritto di assegnazione un diritto reale, ma mantiene natura di diritto personale di godimento (Cassazione 17843 del 2016).
La legge sul divorzio dispone che l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente dell'immobile assegnato, ma è invece inopponibile al creditore ipotecario antecedente (Sul punto vedi: Sull’opponibilità al creditore ipotecario del diritto all’assegnazione della casa coniugale Cassazione 20.04.2017 | n.7776).
Fino a quando dura l'assegnazione della casa familiare?
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario:
-non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;
-conviva more uxorio;
-contragga nuovo matrimonio.
Un ulteriore ipotesi in cui può essere chiesta la revoca dell'assegnazione è costituita dal caso in cui la prole cessi di convivere con il genitore assegnatario, tuttavia la cessazione della convivenza dovrò essere definitiva ed "irreversibile". Infatti, secondo la Cassazione, anche laddove la prole non conviva stabilmente con il genitore assegnatario a causa della frequentazione di un'università situata in altra città, ciò non determina il venir meno del requisito della convivenza, purché faccia ritorno regolarmente alla casa coniugale (sul punto leggi: Cassazione n. 4555 del 22 marzo 2012).
Qualora vengano meno i presupposti dell' assegnazione, la sua estinzione non è automatica, ma dovrà sempre essere pronunciata dal Giudice, tenuto conto dell'interesse primario dei figli.