Dal lun. al ven. 09:00-13:00 e 15:30-19:30 | Galleria Trieste 6, Padova

Eccezione di inadempimento nell'appalto. Cassazione, Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47.

Eccezione di inadempimento nell'appalto. Cassazione, Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47.

Blog Single

Prima di analizzare quanto affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, giova ricordare la disciplina generale dell'eccezione di inadempimento in materia di appalto e riguardante l'esecuzione dei lavori edilizi. 

L'eccezione di inadempimento costituisce un istituto generale previsto dall'art. 1460 c.c., il quale prevede che "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede". Tale istituto risulta applicabile anche in materia di appalto, così come più volte ribadito dalla Suprema Corte "In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all’eliminazione dei vizi dell’opera, invocando l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass. Civ. sez. VI, 26.11.2013 n. 26365). 

Ed ancora, "“In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l’applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell’appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l’opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333)

Tuttavia, tale istituto assume un ruolo di particolare importanza nell'appalto, visti i numerosi termini di prescrizione e le decadenze a cui sono soggette le relative azioni di garanzia poste a tutela del committente.  

Infatti, il committente (che nei contratti di appalto pubblico assume comunemente la denominazione di "stazione appaltante"), ossia il soggetto che affida l'esecuzione dell'opera all'appaltatore, qualora venga citato in giudizio da quest'ultimo (ed eventualmente dal direttore dei lavori e/o progettista) per ottenere il pagamento del proprio compenso per le opere eseguite, nel caso in cui ritenga che l'opera non sia stata compiuta secondo le regole dell'arte e quindi presenti vizi e/o difetti ai sensi degli articoli 1667 c.c. o 1669 c.c., può legittimamente rifiutarsi di adempiere la propria prestazione, ossia il pagamento del corrispettivo o di una sua parte nel caso in cui vi sia stato un anticipo. 

Secondo la Cassazione, inoltre, l'exceptio inadimplenti contractus di cui all'art. 1460 c.c. non richiede l'adozione di forme sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile in modo non equivoco dall'insieme delle sue difese (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11469/2020). 

Nell'ipotesi in cui l'opera presenti vizi e difetti, il committente ha a disposizione le due azioni giudiziali previste dall'art. 1667 c.c. e dall'art. 1669 c.c., tuttavia, il loro esperimento è subordinato a precisi termini di prescrizione e decadenza. Nel caso del 1667 c.c., il terzo comma stabilisce che l'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera, si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera; mentre l'art. 1669 c.c. stabilisce una durata decennale dal compimento dell'opera della responsabilità dell'appaltatore (non essendo questo nè un termine di decadenza, nè un termine di prescrizione) e un termine di prescrizione di un anno per instaurare il giudizio e che inizia a decorrere dal momento della denuncia dei vizi. 

I termini previsti dall'art. 1667 c.c. o dall'art. 1669 c.c. potrebbero quindi già essere spirati. In quest'ipotesi, allora, risulta di fondamentale importanza l'eccezione di inadempimento, poiché permette al committente, danneggiato dall' imprecisa esecuzione dell'opera a cura dell'appaltatore, di autotutelarsi rifiutando di pagare il saldo, paralizzando la pretesa creditoria dell'appaltatore.

Naturalmente, un tale strumento deve essere esercitato rispettando i generali principi di buona fede e correttezza, affinchè non si trasformi in uno mezzo pretestuoso per eludere le proprie obbligazioni: in questo contesto, vi deve essere un’effettiva proporzionalità fra i due inadempimenti, che eventualmente rientrerà nella sfera di valutazione del giudice.

Ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità in merito all'eccezione di inadempimento

- Cass. Civ., Sez. II, sentenza 13 giugno 2018, n. 15502: "In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte"; 

-Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47 sancisce la "possibilità del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento, che può anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria”.

-Cassazione Civile, Sez. II, 20 gennaio 2010, n. 936 “le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte”.

 

Ti è stato utile il nostro articolo? Esprimi una votazione
Voto medio 5,0 su 1 voti
Condividi questo articolo:

Hai bisogno di aiuto?

Chiedi un parere al nostro Studio Legale
Il numero maggiore tra: 7, 8, 5